Il proprietario o rappresentante legale di un immobile contenente amianto deve:
– effettuare la valutazione dello stato di conservazione delle coperture in cemento amianto utilizzando l’Indice di Degrado (ID) approvato con Decreto n. 1327 del 18.11.2008.;
– attuare il programma di controllo e di manutenzione dei manufatti contenenti amianto;
– fornire informazioni agli occupanti dell’edificio della presenza dell’amianto, sui rischi potenziali e sui comportamenti da tenere.
La mancata nomina di un di una figura responsabile con compiti di controllo e coordinamento di tutte le attività manutentive che possono interessare i manufatti contenenti amianto comporta una sanzione amministrativa di € 6.025,00 (Art. 4 D.M. 06/09/1994)
Il mancato rispetto dei disciplinari tecnici e quindi anche la mancata elaborazione di un piano di controllo e di manutenzione, comporta una sanzione amministrativa da un minimo di € 3.615,00 ad un massimo di € 18.675,00 (Art. 6 della Legge 257/1992 comma 3-4)
La valutazione del degrado (ID) viene effettuata tenendo conto delle linee guida che sono fornite dalla Regione Lombardia, deve essere condotta attraverso l’ispezione del manufatto ed allegata al DVR.
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